Tar Catania: deliberazioni originarie illegittime e poi sanate, ricorso improcedibile nella causa tra il consigliere comunale Mauro Aquino ed il comune di Patti
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Scritto da Massimo Natoli   
Mercoledì 26 Novembre 2025 11:50
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Va dato atto dell’illegittimità delle deliberazioni originarie, che il consiglio comunale di Patti ha ritenuto di convalidare in corso di giudizio e ciò per violazione dell’articolo 8 del regolamento comunale e delle regole sui termini minimi di convocazione del consiglio comunale, posti a presidio del diritto di ogni consigliere di partecipare coscientemente e proficuamente ai lavori del consiglio comunale. Così i giudici della quinta sezione del Tar di Catania che, nel contraddittorio tra il consigliere comunale di Patti Mauro Aquino ed il comune di Patti, hanno disposto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La questione è nota; il consigliere Aquino, rappresentato dall’avvocato Silvano Martella, ha presentato ricorso contro il comune di Patti, rappresentato dall’avvocato Antonino Pracanica. Aveva chiesto l’annullamento degli atti adottati nella seduta del consiglio comunale del 27 giugno scorso, tra gli altri su question time, una variazione di bilancio e la determinazione delle tariffe Tari 2025; questo perché la seduta consiliare non era stata regolarmente convocata in quanto l’avviso di convocazione per le sessioni ordinarie era stato consegnato ai consiglieri solo quattro giorni prima (e non cinque), con vizio insanabile della costituzione dell’organo collegiale. Il comune, costituitosi in giudizio, ha fatto presente che in data successiva il consiglio comunale ha convalidato tutte le deliberazioni impugnate. L’avvocato Martella per il consigliere Aquino ha ribadito come l’adozione delle deliberazioni di convalida fosse il riconoscimento della fondatezza del vizio denunciato e comunque che la successiva convalida non fosse idonea a sanare il vizio di costituzione del consiglio comunale, ribadendo dunque la richiesta di annullamento delle deliberazioni; da qui ha chiesto che venisse dichiarata la soccombenza virtuale del comune, con conseguente condanna alle spese a favore del ricorrente. Il comune di Patti ha sostenuto, nella sua replica, la convalidabilità delle deliberazioni oggetto di contraddittorio, anche per vizi di convocazione dell’organo, così come chiarito da un parere del dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno e da una sentenza del Tar del Lazio. Per il Tar di Catania il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché la successiva convalida adottata dal consiglio comunale ha rimosso i vizi, operando una sanatoria. Nello stesso tempo i giudici amministrativi hanno dato atto dell’illegittimità delle deliberazioni originarie, che il consiglio comunale ha ritenuto di convalidare successivamente; per questi motivi le spese, in via d’eccezione, possono essere compensate tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, posto a carico del comune.

 




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