Cosa si può e cosa non si può fare dal 18 maggio con il nuovo decreto approvato dal governo
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Scritto da Giancarlo D'Amico   
Sabato 16 Maggio 2020 12:20
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo decreto legge prevede tutte le regole da seguire a partire dal 18 maggio: dagli spostamenti nella stessa Regione a quelli fuori Regione, dalla riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e palestre, agli incontri con gli amici, dall’autocertificazione alle multe per chi viola le restrizioni. Andiamo a vedere cosa si può e cosa non si può fare dal 18 maggio.

- Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

- Attività economiche, produttive e sociali

Dal 18 maggio riprendono le funzioni religiose, così come riaprono le attività economiche, produttive e sociali che si possono svolgere rispettando i contenuti dei protocolli e delle linee guida predisposte per il singolo settore. I protocolli possono essere adottati dalle singole Regioni o dalla Conferenza delle Regioni in maniera differenziata rispetto a quelli nazionali, pur rispettando i principi generali. Se le Regioni non applicano protocolli specifici, si fa riferimento a quelli nazionali. Dove necessario, è possibile adottare limitazioni alle attività con provvedimenti statali. Le Regioni devono monitorare quotidianamente la situazione epidemiologica del territorio e quella del sistema sanitario regionale, comunicando i dati al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico quotidianamente. Sulla base di questi dati ogni singola Regione può introdurre “misure derogatorie, ampliative o restrittive”.

- Le linee guida per le attività produttive e i negozi


Dal 18 maggio potranno riaprire ristoranti, bar, negozi, spiagge e palestre. La distanza minima da rispettare nei ristoranti sarà quella di un metro (che si può ridurre in caso di barriere fisiche tra i tavoli), mentre la prenotazione sarà obbligatoria per parrucchieri e saloni di bellezza. Si suggerisce, anche per la ristorazione, di prevedere prenotazioni per un periodo di 14 giorni. La distanza di un metro deve essere rispettata anche in alberghi, agriturismi e altre strutture ricettive. Si dovrà sempre privilegiare strumenti di pagamento elettronico, anche per il turismo. Nei negozi di abbigliamento si dovranno utilizzare non solo le mascherine, ma anche i guanti monouso. In palestra la distanza minima sarà invece di due metri. Nelle spiagge la distanza da ombrelloni deve essere tale da prevedere una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone. Tra le sdraio ci dovrà essere una distanza minima di 1,5 metri.
 

- Sanzioni

 

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.




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